CIRCOLARI

5 per mille, semplificazioni e rendiconti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2016

giovedì 1 settembre 2016

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016 “Disposizioni in   materia   di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23  dicembre  2014, n. 190” (allegato).

Si prevede all’art. 1 che l'iscrizione al riparto del cinque per mille si mantiene anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. Dal 2017 gli enti verranno inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Se ci fossero errori o integrazioni potranno essere segnalati, entro il 20 maggio.

Si evidenzia che, in caso di variazione del rappresentante legale, il nuovo deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo. 

In relazione alla rendicontazione, gli artt. 3 e 4 stabiliscono che i destinatari delle somme entro un anno dalla ricezione, redigano un apposito rendiconto (sulla base di formulari standard che saranno predisposti), accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare: 

a) i dati identificativi del beneficiario;
b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito; 
c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
e) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo. 

Tali rendiconti se l’importo è superiore a 20.000 euro dovranno essere trasmesse, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente all’erogazione delle somme, che li pubblicherà in un’apposita sezione del sito internet.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.