CIRCOLARI

SISTEMA TESSERA SANITARIA – NOVITA’

CIRCOLARE 34.2016

martedì 27 settembre 2016

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE 34.2016

22-09-2016

SISTEMA TESSERA SANITARIA – NOVITA’

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 123325 del 29/07/2016
Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 02/08/2016
Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 01/09/2016
Provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 15/09/2016

In merito al Sistema Tessera Sanitaria, sono intervenuti i seguenti recentissimi provvedimenti normativi, che hanno apportato numerose novità in materia:

- Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate n. 123325 del 29/07/2016 (pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il 29 luglio 2016): con tale provvedimento, sono state stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016 (ossia, le modalità di accesso alle suddette informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate), integrando ed aggiornando il precedente Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 103408 del 31/07/2015;

- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 02/08/2016 (pubblicato in G.U. n. 187 dell’11 agosto 2016): con tale decreto sono state approvate le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica delle spese mediche al “Sistema tessera sanitaria” da parte delle strutture autorizzate, ai sensi dell’art.1, comma 949, lettera a) della Legge di Stabilità 2016, ed è stato modificato il Decreto 31/7/2015, relativo ai dati delle spese sanitarie da trasmettere anche da parte degli altri soggetti obbligati;

- Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 01/09/2016 (pubblicato in G.U. n. 214 del 13 settembre 2016): con tale decreto, sono stati individuati ulteriori soggetti (rispetto a quelli già individuati dall’art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014) tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria;

- Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate del 15/09/2016 (pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il 15 settembre 2016): con tale provvedimento sono state stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016 (ossia, le modalità di accesso alle suddette informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate), in base ai nuovi soggetti obbligati e alle nuove spese sanitarie (quelle veterinarie) da comunicare, individuati dagli art. 1 e 2 del D.M. 01/09/2016

RIEPILOGO NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Alla luce dei nuovi provvedimenti si sintetizza di seguito il quadro normativo di riferimento inerente al Sistema Tessera Sanitaria, indicando anche il periodo di decorrenza degli adempimenti:

- l’obbligo della trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie è stato introdotto dall’art. 3, co. 3, D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 (successivamente modificato dall’art. 1, co. 949, Legge 208/2015), il quale ha altresì individuato le prime categorie di soggetti tenuti ad ottemperare a tale adempimento a decorrere dalle prestazioni sanitarie erogate (e pagate dagli utenti) dal 1° gennaio 2015;

- con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015 (pubblicato in G.U. 11 agosto 2015, n. 185) sono state emanate le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei soggetti a ciò obbligati, relativamente alle prestazioni sanitarie erogate (e pagate dagli utenti) a partire dal 1° gennaio 2015;

- con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015 sono state stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, riguardanti l’accesso ai dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle prestazioni sanitarie erogate (e pagate dagli utenti) a partire dal 1° gennaio 2015;

- con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2016 sono state stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, riguardanti l’accesso ai dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle prestazioni sanitarie erogate (e pagate dagli utenti ) a decorrere dal 1° gennaio 2016;

- con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 Agosto 2016, da un lato sono state stabilite le specifiche tecniche e le modalità operative relative trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS da parte delle strutture autorizzate, relativamente alle prestazioni sanitarie erogate (e pagate dagli utenti) a partire dal 1° gennaio 2016, e dall’altro sono state apportate modifiche al Decreto del 31/07/2015 con riguardo all’elenco dei dati delle spese sanitarie da trasmettere al Sistema TS, in particolare escludendo tutte le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica, sempre relativamente alle spese per prestazioni sanitarie sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016. Nel prosieguo si analizza l’integrale contenuto del D.M. 02/08/2016;

- con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 Settembre 2016, sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria, relativamente alle prestazioni sanitarie erogate (e pagate dagli utenti) a partire dal 1° gennaio 2016. Nel prosieguo si analizza l’integrale contenuto del D.M. 01/09/2016;

- con il Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate del 15/09/2016 sono state stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, riguardanti l’accesso ai dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle prestazioni sanitarie erogate (e pagate dagli utenti) a decorrere dal 1° gennaio 2016, in base ai nuovi soggetti obbligati e alle nuove spese sanitarie (quelle veterinarie) da comunicare, individuati dagli art. 1 e 2 del D.M. 01/09/2016. 

Inoltre, sul sito Internet www.sistemats.it, relativo al Progetto Tessera Sanitaria, all’indirizzo http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema+ts+informa/730+-+spese+sanitarie, sono consultabili i documenti di progetto, lo schema dei dati per la trasmissione telematica, le specifiche tecniche e le istruzioni operative.

CONTENUTO DEL D.M. 2 AGOSTO 2016

Come già accennato, il decreto del 2 agosto 2016 ha introdotto novità in materia sotto vari profili:

- con l’art. 2 è stato modificato l’Allegato A del D.M. 31 luglio 2015, contenente il “Disciplinare tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall’assistito al Sistema TS da parte dei soggetti previsti dall’art. 3, comma 3 del decreto-legge 175/2014”, escludendo espressamente, dalle tipologie di spese per prestazioni sanitarie da comunicare, le spese per prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica, a decorrere da quelle sostenute dal 1° gennaio 2016. Corrispondentemente, è stato modificato anche l’Allegato B del medesimo decreto, contenente il “Disciplinare tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate da parte del Sistema TS”, escludendo le spese per prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica anche dai dati messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate.

- con l’art. 3 sono state definite le specifiche tecniche e le modalità operative relative trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS da parte delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari non accreditate, con ciò dando attuazione all’art. 1, co. 949, lett. a), Legge Stabilità 2016, che aveva incluso dette strutture nella platea dei soggetti tenuti all’obbligo della trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie, per le prestazioni erogate a decorrere dal 1° gennaio 2016.
In particolare, esso dispone che le modalità di trasmissione telematica, conformi con quanto previsto dal D.M. 31 luglio 2015, sono riportate nell’apposito disciplinare tecnico (Allegato A), accluso al D.M. 2 agosto 2016.

Tale Allegato A, contenente il “Disciplinare tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall’assistito al Sistema TS da parte delle strutture autorizzate di cui all’art. 1, comma 949, lettera a), della Legge Stabilità 2016”, descrive le caratteristiche del servizio di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie (nonché dei rimborsi per prestazione parzialmente o completamente non erogate) al Sistema TS da parte delle strutture autorizzate. 

- con l’art. 4 sono state definite le modalità per l’opposizione, da parte dell’assistito, alla trasmissione dei dati, che sono le medesime di cui all’art. 3 del D.M. 31 luglio 2015.

STRUTTURE AUTORIZZATE

Nello specifico, il disciplinare individua:

• le strutture autorizzate interessate, identificandole nelle strutture autorizzate in ambito regionale e richiamando a tal fine alcune norme di carattere nazionale, tra cui si citano:

- l’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992, riferite alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché agli studi di professionisti sanitari di particolare complessità. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate dagli Enti autorizzatori (Regioni, ASL e, laddove previsto, anche da parte dei Comuni), secondo le disposizioni regionali vigenti in materia;
- l’art. 70, comma 2 del D.Lgs. 193/2006, riferite alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;

le tipologie di prestazione e i dati di spesa sanitaria che devono essere tramessi al Sistema TS dalle strutture autorizzate;

le caratteristiche del servizio telematico messo a disposizione dal sistema TS per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria da parte dalle strutture autorizzate.

Dunque, per quanto attiene all’accesso al Sistema Tessera Sanitaria ed all’obbligo di invio dei dati allo stesso, le strutture sanitarie autorizzate sono regolamentate da uno specifico disciplinare tecnico, allegato al D.M. 2 agosto 2016, a differenza degli altri soggetti elencati nell’art. 3, co. 3., D.Lgs. 175/2014 (tra cui, sono comprese le strutture sanitarie accreditate), per i quali le modalità tecniche operative per l’accesso al Sistema Tessera Sanitaria e la trasmissione dei dati allo stesso sono contenute nell’Allegato A al D.M. 31 luglio 2015 (ora modificato dal D.M. 2 agosto 2016).

ITER PER ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il primo adempimento previsto dal D.M. 2 agosto 2016 per le strutture autorizzate (in quanto le strutture accreditate dovrebbero già essere in possesso delle credenziali dall’anno scorso), è la richiesta delle credenziali per l’accesso al sistema TS, che deve seguire una precisa procedura finalizzata al controllo dell’autorizzazione e che vede coinvolti diversi enti che devono dialogare tra loro.

L’accreditamento, secondo quanto indicato dall’art. 3 del decreto, dovrà seguire il seguente iter:

1) Entro il 30 settembre la struttura autorizzata dovrà richiedere le credenziali di accesso al Sistema tessera sanitaria: la richiesta dovrà essere effettuata per ogni atto autorizzativo attraverso la piattaforma messa a disposizione dal sistema. 
A tal proposito, dal 14/09/2016 nella sezione 730 - Spese sanitarie del sito www.sistemats.it è disponibile il link per accedere alla pagina di registrazione al Sistema TS per la richiesta delle credenziali. 

2) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiederà agli Enti Autorizzatori: Regioni e Provincie Autonome, Asl e Comuni, di verificare nel termine di 30 giorni dalla data di richiesta la validità dell’autorizzazione della struttura autorizzata.

3) Ai fini delle predette verifiche, gli Enti Autorizzatori, rendono disponibili, entro il 30 settembre – con modalità telematica al Sistema Tessera Sanitaria – gli elenchi aggiornati, laddove presenti, delle strutture autorizzate di propria competenza.

4) Se la verifica con gli enti sarà positiva alla struttura verranno inviate le credenziali di accesso, se invece l’autorizzazione non è in regola verrà comunicato alla struttura l’impossibilità di rilasciare le credenziali per accedere al sistema TS.

CONTENUTO DEL D.M. 1 SETTEMBRE 2016

Il decreto del 1 settembre 2016 ha introdotto ulteriori novità in materia:

- con l’art. 1 è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, estendendo l’obbligo di invio anche ai seguenti soggetti:

* esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, ex art. 4, co. 1, lett. d), e), f), D.Lgs. 114/1998 e art. 5, D.L. 223/2006, 
* gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica, 
* gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;

- con l’art. 2 è stato ampliato l’ambito oggettivo delle spese sanitarie da comunicare, prevedendosi l’obbligo, per gli iscritti agli albi professionali dei veterinari, di inviare al Sistema Tessera Sanitaria anche i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal D.M. 6 giugno 2001, n. 289;

- l’art. 3 rimanda ad un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze la definizione delle specifiche tecniche e delle modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sia inerenti alle nuove categorie di soggetti sopra elencate, sia inerenti alle spese veterinarie, mentre le modalità tecniche per la messa a disposizione all’Agenzia delle Entrate dei predetti dati è affidata ad un Provvedimento del dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione;

- l’art. 4 elimina l’obbligo dello Spesometro, con riferimento ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, per le suddette nuove categorie di soggetti obbligati (come indicato nei successivi paragrafi, tale agevolazione era già prevista, ma solo in via sperimentale per il 2016, per i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria). 

AMBITO SOGGETTIVO

Alla luce delle recenti modifiche, i soggetti obbligati all’invio dei dati delle prestazioni sanitarie relative all’anno 2016, sono i seguenti:

- le aziende sanitarie locali, 
- le aziende ospedaliere, 
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 
- i policlinici universitari, 
- le farmacie, pubbliche e private, 
- i presidi di specialistica ambulatoriale,
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, 
- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari,
- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
- gli esercizi commerciali di distribuzione dei farmaci;
- gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;
- gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;
- gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
- gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.
- gli iscritti agli albi professionali dei veterinari (per quanto riguarda le spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289).

AMBITO OGGETTIVO

Come indicato nell’art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014, e meglio specificato nel D.M. 31/07/2015, nonché nel Provv. Ag. Entrate 29/07/2016, i dati che devono essere forniti al Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relative a:

1. ricevute di pagamento
2. fatture
3. scontrini fiscali inerenti alle spese sanitarie, sostenute dal contribuente e dai familiari a carico, nell’anno d’imposta, per il pagamento del ticket ovvero per l’acquisto delle prestazioni sanitarie, 
4. eventuali rimborsi erogati, per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, nell’anno d’imposta

In altri termini, si tratta dei dati relative alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta, da indicare nel 730.

Nello specifico, nell’Allegato A del D.M. 31/07/2015, modificato dal D.M. 02/08/2016 (contenente, come già evidenziato, il “Disciplinare tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall’assistito al Sistema TS, da parte dei soggetti previsti dall’art. 3, co. 3, del D.Lgs. 175/2014”) sono descritte le tipologie di spese sanitarie sostenute dai contribuenti presso le diverse strutture, distinte a tale riguardo in 3 macro-categorie:

1) Farmacie pubbliche e private;

2) Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e dei SASN (Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti)

3) Iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Un’altra macrocategoria – quella delle Strutture Autorizzate non accreditate – è disciplinata nell’Allegato A del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 Agosto 2016 (contenente, si ricorda, il “Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall’assistito al Sistema TS da parte delle strutture autorizzate di cui l’art. 1, comma 949, lettera a) della Legge stabilità 2016”), con la descrizione delle tipologie di spese sanitarie sostenute dai contribuenti presso tali strutture.

In base alle 4 macro-categorie di soggetti obbligati, le informazioni sanitarie da comunicare – differenti a seconda del soggetto che eroga la prestazione sanitaria - per ogni fattura, scontrino o ricevuta fiscale, sono le seguenti: 

Si evidenzia che nell’ambito delle Strutture sanitarie richiamate alla lettera b), rientrano anche “gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari”.

Ciò detto, per ogni documento fiscale emesso relativo ad una spesa sanitaria (fattura, scontrino o ricevuta fiscale), occorre compilare le seguenti sezioni:

- Dati identificativi del soggetto che emette il documento fiscale;
- Dati identificativi del documento fiscale di spesa o del rimborso:

o Partita IVA del soggetto che emette il documento fiscale;
o Codice fiscale dell’assistito;
o Data di emissione e numero del documento fiscale;
o Data di pagamento afferente al documento fiscale emesso;
o Tipologia di spesa (contraddistinta da distinti codici alfabetici);
o Importo di ogni singola spesa sostenuta dall’assistito o dell’eventuale rimborso riconosciuto all’assistito.

I predetti dati possono essere oggetto di inserimento ex novo, variazione, cancellazione o rimborso, da parte dei soggetti obbligati o dei loro delegati.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI SANITARI: MODALITÀ E TERMINI

I dati sanitari devono essere trasmessi telematicamente direttamente dai soggetti obbligati, oppure per il tramite di soggetti terzi, quali associazioni di categoria, professionisti o intermediari, a ciò appositamente delegati dai soggetti interessati, e che possono essere individuati solo nell’ambito di coloro che già trattano per conto del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per altre finalità previste dalla normativa vigente (ad es. che si occupano della contabilità dei soggetti obbligati).

A tal fine, i soggetti obbligati, che procedono direttamente all’invio delle informazioni sanitarie, devono essere in possesso delle credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria, generate dallo stesso Sistema TS.

Le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l’accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture abilitate.

Per assolvere l’obbligo di invio telematico per conto dei soggetti deleganti, i soggetti terzi, a ciò previamente delegati tramite un procedimento informatico di delega articolato in varie fasi, devono richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’abilitazione all’invio telematico dei dati, per conto dei soggetti deleganti.

Una volta ottenute le credenziali, per il primo inserimento ed il tempestivo aggiornamento delle informazioni sanitarie, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione degli utenti sia servizi Web service (cooperazione applicativa), sia Applicazioni Web.

A norma del punto 4.6 dell’Allegato A del D.M. 31/07/2015 (“Frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria”) e del punto 5.5 dell’Allegato A del D.M. 02/08/2016, il termine massimo per l’invio telematico delle informazioni sanitarie sopra descritte al Sistema Tessera Sanitaria è rappresentato dall’ultimo giorno del mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dall’assistito. 

Per quanto riguarda le spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2016, la comunicazione telematica al STS deve avvenire entro il 31 gennaio 2017

 

In base a quanto disposto dal Provv. Ag. Entrate 31/07/2015, le informazioni sanitarie recepite dal Sistema Tessera Sanitaria devono essere messe a disposizione dal STS all’Agenzia delle Entrate dal 1° marzo di ciascun anno, ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Dunque, i dati relativi al 2016 dovranno essere oggetto di consultazione da parte dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° marzo 2017.

OPPOSIZIONE DA PARTE DELL’ASSISTITO

L’invio telematico delle spese sanitarie e di eventuali rimborsi dai soggetti obbligati/delegati al Sistema Tessera Sanitaria, così come la messa a disposizione di tali dati dal Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono esclusi solo in presenza di specifica opposizione espressa dall’assistito. 

In base a quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. 31/07/2015 e dal punto 2.4 del Provv. Ag. Entrate 29/07/2016, per le spese sanitarie sostenute a decorrere dal 2016, l’assistito può esprimere l’opposizione:

- alla trasmissione telematica dei dati sanitari dai soggetti obbligati/delegati al Sistema Tessera Sanitaria:

1. in caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria; 
2. negli altri casi, chiedendo oralmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria;

- all’invio dei dati dal Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate:

3. dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo al sito web del Sistema Tessera Sanitaria e selezionando le singole voci di spesa sanitaria/rimborso da escludere dall’utilizzo che ne può fare l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. 

Per quanto attiene alle spese sostenute presso strutture autorizzate, si specifica che la modalità di cui al punto 2 che precede, si applica con riferimento alle spese sanitarie sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento Agenzia Entrate 29 luglio 2016 . Rimane fermo in questo caso che l’opposizione all’invio dei dati dal sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate, per le spese sostenute nel corso del 2016 ed anteriormente al 29/07/2016, potrà essere effettuata solamente ai sensi del punto 3 che precede. 

REGIME SANZIONATORIO

L’art. 3, co. 5-bis, del D.Lgs. 175/2014 - introdotto dall’art. 23 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 - ha disposto che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata, in deroga all’istituto del concorso e della continuazione di cui all’art. 12 del D.-Lgs. 472/1997, fino ad un massimo di 50.000 euro. 

Inoltre, nel caso di errata trasmissione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, nei casi di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. 

Invece, nel caso di tardiva trasmissione dei dati, se la comunicazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo, con un massimo di 20.000 euro. 

In merito al regime sanzionatorio transitorio, si fa presente che l’art. 1, co. 949, lett. e), Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – ha stabilito che, per il primo anno di invio della comunicazione in questione (quindi, per la comunicazione che era da effettuarsi per lo scorso gennaio 2016, relativamente all’anno d’imposta 2015), non si applicano le sanzioni “nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.

SEMPLIFICAZIONI IN RELAZIONE ALL’INVIO DELLO SPESOMETRO


L'articolo 21, comma 1-quater del D.L. n. 78/2010, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2016, specifica che "Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175." 

La ratio della norma ha il fine di evitare una duplicazione degli adempimenti in capo a coloro che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, esonerandoli dall'obbligo di inserire i medesimi dati nella comunicazione spesometro che devono, comunque, inviare alle scadenze previste.

Considerando che non necessariamente tale “concessione” potrebbe andare a favorire a livello operativo i contribuenti (anzi, tutt’altro, in quanto potrebbe rendere più difficoltosa l’elaborazione dello spesometro), l’Agenzia delle Entrate - nelle FAQ relative alla comunicazione dello Spesometro presenti sul sito web www.agenziaentrate.gov.it – specifica che “in ragione dell'intento di semplificazione della norma, è in facoltà dei contribuenti indicare nel Modello polivalente dello spesometro oltre i dati previsti dall'art. 21, comma 1, de. D.l. 78 del 2010, anche i dati già trasmessi al sistema tessera sanitaria, qualora ciò risulti più agevole dal punto di vista informatico”.

ASPETTI PROBLEMATICI

La normativa continua a presentare numerosi aspetti problematici, sia sotto il profilo interpretativo, sia sotto quello operativo, anche se l’individuazione con il decreto del 02/08/2016 delle strutture autorizzate obbligate alla trasmissione telematica facendo riferimento all’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992 (concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie) lascia ben poco scampo in capo alle cooperative sociali che erogano prestazioni socio-sanitarie e che non sono accreditate, ma solo autorizzate e che quindi, a scanso di nuove delucidazioni da parte dell’Agenzia, saranno soggetti obbligati all’invio.

Per le strutture accreditate permane fortemente il dubbio, in quanto l’art. 3. co.3, D.Lgs 175/2014, continua a richiamare esclusivamente “gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari” e nessun decreto attuativo o applicativo fa mai riferimento alle strutture “socio-sanitarie”, con l’eccezione dell’art. 8-bis del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502.

Dubbi permangono ancora anche con riguardo all’ambito oggettivo, poiché al riguardo si evidenzia che tanto l’art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014, quanto il D.M. 31/07/2015, così come il Provv. Ag. Entrate 29/07/2016 (analogamente al precedente Provv. Ag. Entrate 31/07/2015), fanno esclusivo riferimento ai “servizi sanitari”, “prestazioni sanitarie” o “spese sanitarie”, erogati dai soggetti obbligati al nuovo adempimento (assegnando ai vari termini un significato del tutto equivalente), anziché ai servizi, prestazioni o spese socio-sanitari. 

Conseguentemente, sembrerebbe evincersi la volontà del legislatore di esonerare dall’obbligo di trasmissione telematica al STS le spese non aventi carattere strettamente sanitario.

Il problema si pone in modo particolare per le cooperative sociali che effettuano prestazioni socio-sanitarie, in qualità di soggetti gestori di strutture residenziali e semi-residenziali accreditate per l’erogazione di servizi socio-sanitari ad anziani, disabili, ecc…

Invero, una parte di queste prestazioni sono inquadrabili come spese di assistenza medica generica e di assistenza specifica e, pur nelle diversità delle normative regionali, costituiscono da sempre oggetto di apposita attestazione, rilasciata dai soggetti gestori agli assistiti, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito Irpef. 
La sostanziale natura socio-sanitaria, posseduta dalle predette spese di assistenza medica generica e di assistenza specifica, potrebbe fare propendere per un’esclusione delle stesse dall’invio telematico dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria.

Tuttavia, è anche vero che nella formulazione delle norme fiscali che garantiscono la detrazione dall’imposta e la deduzione dal reddito ai fini Irpef – rispettivamente l’art. 15, co. 1, lett. c) e l’art. 10, co. 1, lett. b), del TUIR - le spese in questione vengono collocate nell’ambito delle “spese sanitarie”. 

Oltre a ciò, occorre considerare che la ratio del legislatore è quella di utilizzare i dati delle spese sanitarie per consentire un’elaborazione semplificata delle dichiarazioni dei redditi precompilate, ai fini del calcolo dell’Irpef, laddove l’elemento di novità rispetto al passato dovrebbe attenere meramente alla modalità agevolata di elaborazione automatica e non alla sfera delle spese sanitarie oggetto di detrazione/deduzione fiscale.

Dunque, atteso che, sulla scorta delle norme del TUIR, le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sono sempre confluite nel plafond delle spese sanitarie per le quali il contribuente può legittimamente beneficiare della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito Irpef, si dovrebbe ritenere che anche le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica debbano costituire oggetto di comunicazione al Sistema Tessera sanitaria, ancorché aventi natura sostanzialmente socio-sanitaria ed ancorchè sostenute dagli assistiti nell’ambito di strutture accreditate per l’erogazione di servizi socio-sanitari (cd. strutture socio-sanitarie). 

Se tale interpretazione venisse confermata, per le cooperative sociali che gestiscono case di riposo, residenze per anziani, centri diurni per anziani, ecc., ciò significherebbe che tutti i documenti fiscali, attestanti il sostenimento da parte degli utenti di spese socio-sanitarie, dovrebbero rientrare nell’obbligo di comunicazione delle informazioni sanitarie.

Rimangono inoltre molteplici dubbi sugli aspetti esecutivi, fra i quali, per citare solo alcune delle questioni spinose più ricorrenti tra gli operatori: la difficoltà di scorporare la componente socio-sanitaria da quella prettamente sanitaria nell’ambito delle quote a carico degli assistiti, la necessità/eventualità di caricare nel Sistema Tessera Sanitaria ogni singolo documento fiscale, anziché un documento/attestazione riepilogativo, la probabile infattibilità tecnica di allegare le attestazioni rilasciate ai singoli utenti.