CIRCOLARI

VOUCHER E RESPONSABILITA’ SOLIDALE negli APPALTI

Circolare del 20 marzo 2017

mercoledì 22 marzo 2017

 Como, 20 marzo 2017

Oggetto: DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25 recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.”. (G.U. n. 64 del 17 marzo 2017)

VOUCHER E RESPONSABILITA’ SOLIDALE negli APPALTI 


Annunciato nel Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, con la sua pubblicazione in G.U. entra immediatamente in vigore il decreto-legge con cui il Governo ha inteso affrontare due temi su cui, come noto, sono stati posti alcuni quesiti referendari dalla Cgil.

Nel merito del provvedimento. Con l’art. 1 si stabilisce l’ABROGAZIONE dei VOUCHER a partire dal 17 MARZO 2017, fatta salva la possibilità di utilizzare quelli già in possesso fino al 31 dicembre 2017.

Tecnicamente vengono abrogati gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81/2015 (codice dei contratti di lavoro) che normavano proprio il lavoro accessorio.

E’ evidente, ancorché non specificato, che l’utilizzo fino a fine anno dei buoni già richiesti dovrà avvenire secondo le ultime norme in vigore, compresa la loro tracciabilità.

Con riferimento, invece, alla RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI (art. 2) il provvedimento interviene principalmente su 2 fronti con l’ELIMINAZIONE:

- della facoltà per le parti sociali di modificare le regole previste dalla legge attraverso diverse disposizioni contenute nei CCNL sottoscritti da organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

- della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, facendo venir meno in sostanza quell’ordine di priorità valido fin ora, in base al quale il lavoratore in caso di mancamento pagamento doveva agire prima verso il suo datore di lavoro e solo dopo verso il committente.

Tecnicamente si interviene sull’art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, andando ad eliminare l’inciso iniziale del primo periodo, che permetteva un regime di derogabilità ai contratti collettivi nazionali.

Regime che per quanto ci riguarda non è stato mai praticato e il cui venir meno, quindi, non dovrebbe avere alcun impatto concreto. Inoltre si cancella interamente il secondo, terzo e quarto periodo che disciplinavano invece la preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Viene così ripristinata la disciplina antecedente al 2012, per cui d’ora in poi il committente, fino a 2 anni dalla cessazione dell’appalto, sarà sin da subito e pienamente responsabile in solido con l’appaltatore - e con eventuali subappaltatori -  del pagamento delle retribuzioni, comprensive delle quote di TFR, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (disciplina che, vale ricordarlo, nel tempo è stata estesa dai lavoratori dipendenti anche ai lavoratori autonomi).

In sostanza, un committente potrà essere chiamato a rispondere direttamente di eventuali inadempienze – fatte salve le eventuali sanzioni civili che restano a carico del responsabile dell’inadempimento – anche prima dell’appaltatore, fatto salvo il suo diritto di rivalsa su quest’ultimo.

Ricordando, infine, che il decreto-legge dovrà essere convertito dal Parlamento, sottolineiamo l’assenza di un regime transitorio sulla responsabilità solidale negli appalti, per cui andrà capito come le nuove norme, da subito in vigore, possano trovano applicazione su fattispecie e casistiche già in corso.

Infine, oltre ad allegare il testo del decreto legge inviamo, per una maggiore comprensione dei cambiamenti operati dal governo, il testo dell’articolo 29 con le modifiche intervenute.