CIRCOLARI

Decreto legislativo 111/2017 sulla disciplina del 5 per mille

venerdì 11 agosto 2017

Alle  COOPERATIVE SOCIALI
LORO INDIRIZZI

Como, 10/08/2017

Oggetto: decreto legislativo 111/2017 sulla disciplina del 5 per mille

E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 166 del 18-7-2017 il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106” (allegato) previsto dalla Riforma del Terzo Settore.

Il provvedimento stabilizza l’istituto nell’ordinamento italiano, dopo dieci anni dall’introduzione sperimentale, con un elenco permanente degli iscritti.

Si prevede, in sintesi, che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno degli enti del terzo settore (ovvero le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, le fondazioni) iscritti nel Registro unico nazionale;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. 

Una novità è che si definirà “l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti”. Inoltre, sono previste una serie di semplificazioni per accelerare le procedure per l'erogazione del cinque per mille, nella ripartizione delle risorse.

E’ poi previsto che non si possano utilizzare le somme percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille.

Per la trasparenza della destinazione delle somme i beneficiari dovranno redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, con l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti ed il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.

La disciplina entra in vigore a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico del terzo settore previsto dal relativo Codice del Terzo settore (pertanto presumibilmente a partire dal 2019). A tale riguardo ricordiamo che il predetto Codice è stato definitivamente approvato con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017, entrato in vigore dal 3 agosto 2017. Fino ad allora per il cinque per mille continua ad applicarsi la legge 22 maggio 2010, n. 73 e le procedure attualmente in vigore, per le quali si rinvia alle precedenti comunicazioni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille, le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Vi terremo costantemente aggiornati sugli iter dei provvedimenti citati.

Cordiali saluti.