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COOPERATIVE SOCIALI E IMPRESE SOCIALI

COOPERATIVE SOCIALI E IMPRESE SOCIALI

La presente comunicazione è redatta da Eureka SRL, che rimane a disposizione per le eventuali richieste di chiarimenti e supporto.
I CHIARIMENTI SULL’APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI EX D. LGS. 112/2017

lunedì 17 dicembre 2018

Prot. Info 009-2018

Spett.li Cooperative

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Como, 14/12/2018

I CHIARIMENTI SULL’APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI EX D. LGS. 112/2017

 

All’indomani della definitiva pubblicazione dei decreti correttivi dei decreti legislativi 112/2017, di riforma dell’impresa sociale, e 117/2017, c.d. “Codice del Terzo settore”, e dei correlati ulteriori quesiti emersi sull’applicabilità di tali disposizioni alle cooperative sociali, l’Alleanza delle cooperative italiane ha organizzato, lo scorso 22 novembre 2018 una giornata di studio sul tema della RIFORMA DELL’IMPRESA SOCIALE E CONSEGUENZE SULLA DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI. Ciò ha offerto l’occasione ai Servizi e ai Settori (associazioni e federazioni) dell’Alleanza di fare il punto sullo stato della legislazione in materia di impresa sociale e sulle conseguenze sull’ordinamento delle cooperative sociali, fornendo le prime indicazioni operative che sono anche il frutto del lavoro già svolto dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dello Sviluppo economico, dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle associazioni Insignum e Civil Law.

Nel presente documento si espone quindi una sintesi delle indicazioni fornite in occasione della citata giornata di studio.

 

  1. Nessun obbligo di adeguamento statutario per le cooperative sociali

Alle cooperative sociali non si ritengono applicabili disposizioni del D.Lgs. n. 112/17 che richiedano specifici adeguamenti statutari. Le cooperative sociali che abbiano adottato uno statuto sulla base dei modelli elaborati da Confcooperative Insubria non dovranno quindi modificare alcuna clausola statutaria in conseguenza dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 112.

Solo qualora lo statuto “contenga clausole in contrasto con disposizioni inderogabili del D.Lgs. n. 112/17 oppure vi si voglia introdurre clausole che escludano l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante clausole statutaria”, si dovrà procedere a modifica statutaria. In questo caso la cooperativa potrà fruire della procedura semplificata adeguando lo statuto con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

 

  1. Le norme del D.Lgs n. 112/17 applicabili alle cooperative sociali

Pur non richiedendo specifici adeguamenti statutari, si ritengono applicabili alle cooperative sociali le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 112/17:

  • Articolo 7, comma secondo: Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti di società unipersonali, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche nel caso questi (società unipersonali, enti con scopo di lucro e amministrazioni pubbliche) siano soci dell’impresa sociale;

  • Articolo 9, comma secondo: L'impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto ministeriale. Si ricorda a questo riguardo che la circolare del Ministero del Lavoro del 22 febbraio 2018 “D.Lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative social” ha precisato che “fino all’emanazione delle linee guida, l’adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumono carattere facoltativo, fatta salva l’osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito”. L’obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale dovrà quindi essere osservato solo dopo che le linee guida citate saranno approvate e, quindi, non prima del 2020, fatto salvo per quelle regioni in cui l’obbligo sia già previsto da specifiche normative regionali nelle quali le cooperative sociali continueranno ad adempiere ai relativi obblighi nelle modalità ivi previste;
  • Articolo 13, comma primo: la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale;

  • Articolo 18: misure fiscali e di sostegno economico la cui efficacia, ai sensi dell’articolo 18, comma nono, è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ancora non pervenuta allo Stato Italiano

    • Dubbi permangono sull’applicabilità alle cooperative sociali dell’articolo 12 comma primo, inclusi i rinvii ai relativi adempimenti disciplinati dal Decreto Ministeriale n. 50/18, nella sola parte in cui disciplina le particolari modalità della cessione d’azienda o di un ramo d’azienda (l’applicazione alle cooperative delle ulteriori disposizioni in materia di fusione, scissione e trasformazione è stata espressamente esclusa dal nuovo testo dell’articolo 12 come riformulato dal Decreto Legislativo n. 95/18 correttivo del D.Lgs. n. 112/17). 

      Tuttavia, le prime risposte del Ministero del Lavoro alle notifiche delle cooperative sociali fanno emergere un orientamento dell’Autorità nel senso di ritenere non applicabile l’art. 12 alle cessioni d’azienda tra cooperative sociali. Permangono dubbi, invece, sull’applicabilità dell’art. 12, alle cessioni d’azienda a imprese sociali diverse dalle cooperative sociali (i), sulle cessioni d’azienda a cooperative non imprese sociali (ii) e sulle cessioni d’azienda a soggetti diversi dalle cooperative e dalle imprese sociali (iii).

       

      1. Modifica dell’oggetto sociale

      In caso di modifica dell’oggetto sociale volta a recepire in statuto le modifiche introdotte nella legge n. 381/91 a proposito delle nuove attività che le cooperative sociali possono svolgere, trattandosi di adeguamento a disposizione non inderogabile, le cooperative non possono beneficiare della semplificazione che consente di deliberare con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Sarà dunque necessario che la relativa deliberazione sia approvata dall’assemblea straordinaria e redatta alla presenza del notaio.

      Per le modifiche dell’oggetto sociale non sussiste alcun obbligo di adeguamento statutario entro il 20 gennaio 2019, ben potendo la cooperativa sociale deliberare in tal senso in qualunque momento, salve le formalità sopra richiamate.