CIRCOLARI

Indicazioni per la redazione e il deposito del BILANCIO SOCIALE 2020

Prot. n. 01/2021

giovedì 1 aprile 2021

Como-Varese, 26 marzo 2020

Prot. n. 01/2021

                                                                                                                              COOPERATIVE SOCIALI

                                                                                                                             LORO INDIRIZZI

 

Oggetto: indicazioni per la redazione e il deposito del BILANCIO SOCIALE 2020

La nuova disciplina dell’impresa sociale (d.lgs. 112/2017) stabilisce anche per le cooperative sociali l’obbligo di redazione e deposito presso il Registro Imprese nonché di pubblicazione sul proprio sito internet del bilancio sociale.

Tale obbligo è ulteriore rispetto a quanto già previsto dalla normativa regionale in termini di redazione del bilancio sociale ai fini dell’iscrizione e mantenimento all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

L’obbligo di redazione, ai sensi delle Linee Guida pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art 3 DM 186/2019), si applica a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo all’anno 2020.

La presente circolare è suddivisa nelle seguenti sezioni:

  1. LE NOVITA’ SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
  2. LA NUOVA PIATTAFORMA DI FEDERSOLIDARIETA’
  3. L’APPROVAZIONE E IL DEPOSITO DEL BILANCIO SOCIALE E IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI
  4. TARIFFARIO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E DEPOSITO
  5. RIFERIMENTI E CONTATTI
  6. ALLEGATO: APPROFONDIMENTO NORMATIVO

1. LE NOVITA’ SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

I criteri di redazione che le cooperative sociali dovranno utilizzare a partire dal 2021 per il bilancio sociale 2020, sono differenti rispetto a quanto sperimentato sino ad ora – utilizzando come riferimento le Linee Guida regionali – poiché devono rispondere a quanto previsto dalla Linee Guida definite nel citato DM 186/2019.

Nella tabella seguente, vengono individuate le differenze salienti in termini di redazione del bilancio sociale introdotte dalle nuove Linee Guida. 

STRUTTURA BILANCIO 2019

STRUTTURA BILANCIO 2020

Premessa

Premessa/introduzione

Organizzazione

Nota metodologia new!

Governo e strategie

Informazioni Generali sull’ente

Portatori di interesse

Struttura, governo e amministrazione

Relazioni sociali

Persone che operano per l’ente

Dimensione economica

Obiettivi e attività – Valutazione impatto sociale new!

 

Situazione economico finanziaria

 

Informazioni ambientali new!

 

Altre informazioni non finanziarie new!

 

Monitoraggio svolto dall’organo di controllo new!

In particolare:

- nella NOTA METODOLOGIA vanno riportati eventuali standard di rendicontazione utilizzati; cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione; altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione

- tra le INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE vanno indicate anche le attività statutarie individuate e oggetto sociale (art 5 DL n 117 2017 e/o all'art 2 DL legislativo n 112 2017)

- nella STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE va riportata anche la mappatura dei principali stakeholder (tipologia e livello di coinvolgimento)

- nella sezione OBIETTIVI E FINALITÀ vanno individuate anche le dimensioni del valore e obiettivi di impatto e gli outcome su beneficiari diretti, indiretti e altri portatori di interesse

- tra le INFORMAZIONE AMBIENTALI sono da inserire eventuali tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte, le politiche e modalità di gestione di tali impatti, gli indicatori di impatto ambientali

- tra le ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE è possibile segnalare contenziosi/controversie, altri aspetti di natura sociale, informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione, principali questioni trattate e decisioni adottate

2. LA NUOVA PIATTAFORMA DI FEDERSOLIDARIETA’

A partire dal 22 marzo è attiva sul sito di Confcooperative Federsolidarietà www.federsolidarieta.confcooperative.it e su quello dedicato www.bilanciosociale.confcooperative.it la piattaforma online per l’elaborazione dei bilanci sociali per l’anno 2020.

Confcooperative-Federsolidarietà, con il supporto di NODE, ha aggiornato la Piattaforma rispetto alle nuove Linee guida per la redazione del bilancio sociale.

Le cooperative sociali che intendono avvalersi per la prima volta di questo strumento dovranno procedere alla registrazione, mentre quelle già registrate dovranno solo rinnovare le proprie credenziali.

Come per gli anni precedenti, sia l’abilitazione di una nuova utenza che il rinnovo delle credenziali delle cooperative sociali sono effettuati da Confcooperative Insubria.

3. L’APPROVAZIONE E IL DEPOSITO DEL BILANCIO SOCIALE E IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Il bilancio sociale deve essere approvato dall’assemblea dei soci e successivamente depositato presso il Registro Imprese e pubblicato sul proprio sito internet.

Il termine fissato in via ordinaria dal legislatore per il deposito del bilancio sociale presso il Registro Imprese è il 30 giugno di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente.

Tali termini devono essere considerati come tempo limite. Il bilancio sociale deve essere infatti sempre depositato entro 30 giorni dalla sua approvazione in assemblea.

Ad oggi, le interlocuzioni con i Registri Imprese delle CCIAA di Como-Lecco e Varese, ammettono la facoltà per le cooperative sociali di approvare in tempi differenti bilancio d’esercizio e bilancio sociale e, conseguentemente, di depositare i due documenti in tempi differenti, fatti salvi i limiti sopra indicati. Rimane comunque consigliabile e più utile approvare e depositare i due bilanci contestualmente.

Tutto ciò, in via ordinaria. Ma trattandosi, anche per il 2021 come lo è stato per il 2020, di un anno decisamente particolare, il legislatore con il DL 18/20 per come modificato dalla L 21/21 - contenenti deroghe del Codice Civile -, ha previsto anche per quest’anno la possibilità di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio medesimo. Conseguentemente, anche il bilancio sociale potrà essere approvato e depositato entro la medesima scadenza prevista per il deposito del bilancio d’esercizio:

- entro il 29 giugno 2021 convocazione dell’assemblea dei soci (prima convocazione) per l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale;

- entro il 29 luglio 2021 convocazione dell’assemblea dei soci (seconda convocazione) per l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale;

- entro il 28 agosto deposito del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale.

Per adempire al mantenimento dell’iscrizione all’Albo Regionale, è necessario depositare il Bilancio Sociale e inviare la Comunicazione Unica Regionale (C.U.R.).

Già lo scorso anno Regione Lombardia, in considerazione di quanto stabilito dal DL 18/2020 - che ha consentito a tutte le imprese di fruire del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio d'esercizio -, aveva autorizzato la proroga dei tempi di presentazione per la richiesta di mantenimento nell’Albo Regionale delle cooperative sociali spostando la relativa finestra temporale di presentazione nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020.

Abbiamo già avanzato richiesta formale a Regione Lombardia di autorizzare la proroga dei termini per la presentazione della C.U.R. così da consentire il deposito del bilancio sociale oltre la data del 31 luglio 2021. Sul punto, vi aggiorneremo non appena riceveremo indicazioni da Regione Lombardia.

Rimangono invariate le procedure per la richiesta di mantenimento.

Sono necessari i seguenti atti propedeutici:

- approvazione e deposito bilancio d’esercizio riferito all’anno 2020 (entro 30 giorni dalla data di approvazione in assemblea);

- approvazione e deposito bilancio sociale riferito all’anno 2020 (entro 30 giorni dalla data di approvazione in assemblea);

- invio della COMUNICAZIONE UNICA REGIONALE (C.U.R.). In corso di verifica con regione Lombardia le tempistiche.

Le modalità di invio della C.U.R. sono le stesse degli anni precedenti.

Le cooperative che intendono avvalersi del servizio di Eureka Srl per il deposito del bilancio sociale e per l’invio della C.U.R., dovranno inviare i documenti a fedesolidarieta.insubria@confcooperative.it, rispettando le scadenze indicate, per consentire alla segreteria di evadere tutte le pratiche in tempi utili:

- bilancio sociale in formato PDF/A, entro 30 giorni dalla data di approvazione in assemblea;

- C.U.R. in formato xml, entro il termine che vi comunicheremo a seguito delle verifiche con Regione Lombardia.

Si ricorda che al momento del deposito, tutti i documenti devono essere firmati digitalmente. Pertanto, per l’invio e il deposito delle pratiche, vi chiediamo di dotarvi tempestivamente di smart card del legale rappresentante e di farcela avere per l’invio dei documenti.

Per inviare la C.U.R in autonomia, con la funzione di spedizione diretta, sarà richiesto alla cooperativa di essere registrato con una utenza Telemaco predisposta per l’invio delle pratiche.

La compilazione del documento deve essere, comunque eseguita dalla cooperativa collegandosi a http://arcos.infocamere.it.

Per la compilazione del C.U.R., precisiamo che:

- i file prodotti con computer “Apple” risultano incompatibili per la compilazione della C.U.R. Il bilancio sociale da depositare in Camera di Commercio, dovrà pertanto essere prodotto con sistema Microsoft-Windows;

- il file è da firmare digitalmente. Per le cooperative che vogliono procedere in autonomia e la cui smart card è presso Eureka Srl, vi preghiamo di mandare il documento per mail a federsolidarieta.insubria@confcooperative.it. Entro il giorno successivo provvederemo a re-inoltrarvi il file firmato digitalmente. 

4. TARIFFARIO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E DEPOSITO 

Servizio

Fatturato

Aderenti Confcooperative

Clienti Eureka Srl

Supporto alla redazione

Fino a 2mio

300,00 €

225,00 €

Oltre 2 mio

400,00 €

300,00 €

Accompagnamento alla redazione

(servizio completo)

Fino a 2mio

3.000,00 €

2.250,00 €

Oltre 2 mio

4.000,00 €

3.000,00 €

Valutazione impatto sociale

Fino a 2mio

800,00 €

600,00 €

Oltre 2 mio

1.200,00 €

900,00 €

Riclassificazione del valore aggiunto

Fino a 2mio

400,00 €

300,00 €

Oltre 2 mio

600,00 €

450,00 €

Deposito Bilancio Sociale presso registro imprese

 

30,00 €

30,00 €

Invio CUR

 

5,00 €

5,00 €

 

5. RIFERIMENTI E CONTATTI

Il riferimento è Barbara Bianchi a cui è possibile inviare email all’indirizzo

fedesolidarieta.insubria@confcooperative.it,

indicando il servizio richiesto e eventuali ulteriori informazioni.

Per le imprese clienti di Eureka srl, sarà comunque Barbara Bianchi ad interfacciarsi con gli operatori del servizio paghe e contabilità.

6. ALLEGATO: APPROFONDIMENTO NORMATIVO

Le cooperative sociali e i loro consorzi, ovvero le imprese sociali di diritto

La legge delega 6.6.2016 n. 106, (“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”), prevedeva all’articolo 6 lett. c) che nel disporre in merito al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, si doveva includere tra i principi e i criteri direttivi cui il legislatore delegato avrebbe dovuto attenersi quello relativo alla "acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi".

Per questo motivo il legislatore delegato, nel DLgs. 112/2017 (Codice del Terzo Settore, da ora in avanti CTS) recante la nuova disciplina dell'impresa sociale in sostituzione di quella di cui al DLgs.155/2006, stabilisce, nel primo periodo dell'art. 1 comma 4 che "le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali".

Inoltre le cooperative sociali sono esplicitamente considerate anche all'interno del DLgs. 117/2017 recante il Codice del Terzo Settore.

Il CTS le richiama innanzitutto nell'art. 4 comma 1, dove si fornisce la definizione generale di chi è ente del Terzo settore, e nell'art. 46 comma 1 lett. d), dove si individua le diverse sezioni in cui il RUNTS (ovvero il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è suddiviso.

L'obiettivo di queste disposizioni è semplicemente di chiarire che le cooperative sociali, rientrando nella categoria delle imprese sociali (come dice il legislatore, sono in essa "incluse"), appartengono al "nuovo" Terzo settore, ovvero il legislatore ha qualificato le cooperative sociali (e i loro consorzi) "imprese sociali", e per questa via anche "enti del Terzo settore".

Il Bilancio sociale

A seguito sempre della L. 6.6.2016 n.106 nell’ambito degli obblighi di trasparenza, di informazione anche verso i terzi e di rendicontazione assegnati agli enti del Terzo settore, all’articolo 7 “Vigilanza, monitoraggio e controllo”, affida al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, il compito di predisporre le Linee Guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell’impatto sociale della attività svolte dagli enti del Terzo settore.

Al fine di dare attuazione ai predetti obblighi in materia di trasparenza e di informazione, l’art.14 co.1 del D. Lgs 3.7.2017 n.117 (CTS) prevede che “Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.”, ma allo stesso modo, l’art.9 co.2 del DLgs 3.7.2017 n.112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale), prevede con riferimento alle imprese sociali, comprese le cooperative sociali e i loro consorzi: “2. L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della   natura   dell'attività   esercitata   e   delle   dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini  della  valutazione  dell'impatto sociale delle attività  svolte.”

Le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali sono state adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4.07.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9.8.2019 n.186 ed in vigore dal 24.8.2019.

Il taglio delle Linee Guida si può considerare innovativo sia dal punto di vista contenutistico sia dal punto di vista operativo per il redattore del bilancio sociale; inoltre con esse si ha finalmente un corpus normativo di riferimento, in precedenza in parte mancante.

Decorrenza

Le Linee Guida ministeriali trovano applicazione a partire dalla redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione (9.08.2019), ovvero per le cooperative sociali con esercizio coincidente con l’anno solare, debbono redigere il bilancio sociale in base alle nuove linee guida dall’esercizio 2020. Dal medesimo esercizio cessa inoltre l’efficacia delle precedenti disposizioni recate dal DM 24.1.2008.

Soggetti obbligati

Sono tenuti ex lege a redigere il bilancio sociale:

- gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (vedi art. 14 c. DLgs 117/2017);

- i Centri di Servizio per il Volontariato (art. 61 c.1 lett. l) DLgs 117/2017);

- le imprese sociali, comprese le cooperative sociali (art. 9 c. 2 DLgs 112/2017);

- i gruppi di imprese sociali (art. 4 c. 2 DLgs 112/2017).

Per questi soggetti la redazione del bilancio sociale è obbligatoria indipendentemente dal parametro dimensionale legato a ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate.

Approvazione

Il bilancio sociale, una volta redatto dall’organo amministrativo, deve essere approvato dall’organo statutariamente competente ovvero l’assemblea dei soci.

Deposito

Il bilancio sociale una volta approvato ai sensi dell’articolo 9 c.2 D.Lgs 112/2017 deve essere depositato presso il Registro delle Imprese, per i termini si rinvia al paragrafo 3 della presente circolare.

Pubblicazione

Da ultimo le Linee Guida, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 14 D.Lgs 117/2017, prevedono l’obbligo di pubblicare il bilancio sociale approvato sul proprio sito internet.

Valutazione di impatto sociale: VIS

A stretta vicinanza temporale, ma anche sostanziale, con l’adozione delle Linee Guida relative al Bilancio sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con decreto 23.7.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12.9.2019 n.214 ed in vigore dal 27.9.2019, ha emanato le Linee Guida per la realizzazione di sistemi di Valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.

Il decreto in esame ha dato attuazione a quanto previsto dall’art.7 co.3 della L106/2016.

Il DM 23.7.2019 prevede, per gli ETS che redigono il bilancio sociale, che la VIS possa divenire parte integrante del bilancio sociale stesso (vedi paragrafo 6 sezione 5 delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale).