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AGEVOLAZIONI FISCALI

AGEVOLAZIONI FISCALI

Agevolazioni fiscali per le Cooperative Sociali - Imprese Sociali post D.LGS. N. 117/2017 (Codice Del Terzo Settore) – primi chiarimenti

La presente comunicazione è redatta da Eureka SRL, che rimane a disposizione per le eventuali richieste di chiarimenti e supporto.

giovedì 15 febbraio 2018

Prot. Info 003-2018 


Spett.li Cooperative

Loro sedi

                                                                                                                                          Como, 15/02/2018

 

 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE COOPERATIVE SOCIALI-IMPRESE SOCIALI POST D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) – Primi chiarimenti 

  La legge 6 giugno 2016, n. 106 ha delegato il Governo all’adozione di norme finalizzate alla riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e del servizio civile universale.

 L’art. 9 di detta legge ha, tra l’altro, previsto che la revisione della disciplina fiscale riguardante le ONLUS debba far salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

 In attuazione della delega sono stati emanati il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (entrato in vigore il 20 luglio 2017), rubricato “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” ed il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (entrato in vigore il 3 agosto 2017), recante il “Codice del Terzo settore”.

 Le cooperative sociali sono qualificate, oltre che imprese sociali di diritto (art. 1, comma 4, D.Lgs. 3/7/2017, n. 112), anche Enti del Terzo settore sulla base di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117.

 Non sempre i decreti attuativi hanno tenuto conto delle disposizioni di “maggior favore” relative alle cooperative sociali.

 Molti dubbi sono emersi in merito alle interpretazioni da attribuire alle varie disposizioni, in primo luogo a quelle transitorie, dal momento che la riforma necessita, in molti casi, di autorizzazione da parte della Comunità Europea, di decreti attuativi e, per quanto attiene alle disposizioni fiscali contenute nel Codice del terzo settore, dell’entrata in vigore del Registro Unico del Terzo settore.

 Le disposizioni fiscali del “Codice del terzo settore”, sulla base di quanto sancito dall’art. 79 dello stesso D.Lgs. 117/2017, si applicano, in via generale, agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali.

 Nondimeno, alcune norme agevolative, di volta in volta richiamate dal Codice, si applicano anche alle imprese sociali ed alle cooperative sociali.

 In base a quanto disposto dall’art. 104 del Codice alcune disposizioni di carattere fiscale, tra cui l’art. 81 (Social bonus), l’art. 82 (Agevolazioni in materia di imposte indirette) e l’art. 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, si applichino, in via transitoria, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017 (e, quindi, dal 1° gennaio 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo decimo (anno successivo all’istituzione del R.U.N.T.S.), alle:

 - ONLUS iscritte negli appositi registri;

- ODV, iscritte nei registri di cui alla l. 266/1991;

- APS, iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della l. 383/2000.

 In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, le cooperative sociali di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 per essere qualificate come ONLUS di diritto devono essere iscritte nell’apposito “Albo delle società cooperative” gestito dal ministero dello Sviluppo economico, nella speciale sottosezione dedicata alle cooperative sociali.

 Conseguentemente, le disposizioni fiscali agevolative del Codice del terzo settore, laddove richiamino le ONLUS iscritte negli appositi registri, si riferiscono anche alle Cooperative sociali.

 Tra le principali agevolazioni si citano:

 - Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per acquisti immobiliari e atti societari;

- Esenzione dall’imposta di bollo;

- Esenzione dall’imposta di successione e donazione;

- Agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi locali, irap e imposta sugli intrattenimenti;

- Nuove disposizioni in materia di erogazioni liberali;

- L’innovativo strumento del “social bonus”

 Gli uffici di Eureka Servizi alla Cooperazione e all’Impresa Sociale sono a disposizione per le eventuali richieste di chiarimenti e supporto.