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NUOVE NORME SUL PRESTITO SOCIALE

NUOVE NORME SUL PRESTITO SOCIALE

La presente comunicazione è redatta da Eureka SRL, che rimane a disposizione per le eventuali richieste di chiarimenti e supporto.

venerdì 19 gennaio 2018

Prot. Info 002-2018

                                                                                                               Spett.li Cooperative

                                                                                                               Loro sedi

Como, 17/01/2018

NUOVE NORME SUL PRESTITO SOCIALE

 La Legge di Stabilità 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017) introduce rilevanti novità normative in materia di prestito sociale (articolo 1, commi da 238 a 244).

Le nuove disposizioni entreranno in vigore successivamente all’adozione dei necessari provvedimenti attuativi da emanarsi entro il prossimo 30 giugno 2018 e che prevederà un regime transitorio triennale.

Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte con lo strumento del prestito sociale in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale.

Inoltre:

a)            l’ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere, a regime, il triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. Viene quindi definitivamente eliminata la distinzione tra cooperativa con più di 50 soci (già soggette a tale limite) e cooperative con meno di 50 soci (precedentemente non soggette a tale limite);

b)           durante il periodo transitorio (di tre anni) le cooperative con prestito superiore al predetto limite non potranno raccogliere ulteriore prestito;

c)            ove l’indebitamento nei confronti dei soci ecceda Euro 300.000 e risulti superiore all’ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali deve essere coperto, fino al 30%, da idonee forme di garanzia;

d)           dovranno essere definiti i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale, al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;

e)           dovranno essere definiti modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottare da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all’indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato;

f)            infine è stato stabilito che l’articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale; pertanto il prestito sociale non è più postergato agli altri crediti, anche chirografari, ma può essere pagato insieme agli altri crediti non privilegiati.

Gli uffici di Eureka Servizi alla Cooperazione e all’Impresa Sociale sono a disposizione per le eventuali richieste di chiarimenti e supporto.