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OBBLIGHI DI TRASPARENZA RELATIVI ALLE EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE

OBBLIGHI DI TRASPARENZA RELATIVI ALLE EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE

La presente comunicazione è redatta da Eureka SRL, che rimane a disposizione per le eventuali richieste di chiarimenti e supporto

lunedì 11 luglio 2022

Prot. Info 005-2022

Spett.li Cooperative Associate a

Confcooperative Insubria

Loro sedi

 

Como, 11/07/2022   

  


OBBLIGHI DI TRASPARENZA RELATIVI ALLE EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE

(ex art. 1, co. 125-127, L. 124/2017)

PROROGA DEL RELATIVO REGIME SANZIONATORIO

 

Come noto, con l’art, 1, co. 125-127, Legge n. 124/2017, sono stati introdotti nuovi obblighi di trasparenza (ossia, di informativa e di pubblicità), in merito alle erogazioni pubbliche percepite da varie categorie di soggetti (tra cui, le società cooperative).

Tali obblighi sono stati descritti prima con le nostre circolari 15 e 16 del 2018.

Purtroppo, in questi anni non sono pervenuti gli auspicati chiarimenti ministeriali, che avrebbero dovuto far luce sui numerosi aspetti dubbi della norma.

Dunque, in assenza di interpretazioni ufficiali, riepiloghiamo gli ambiti soggettivo ed oggettivo connessi a tali obblighi, nonché il connesso regime sanzionatorio.

Inoltre, con la presente circolare si dà evidenza delle proroghe concesse dal legislatore per l’applicazione delle sanzioni, in caso di inadempimento agli obblighi di trasparenza relativamente alle erogazioni liberali percepite nel 2020 e nel 2021.

 

AMBITO SOGGETTIVO, MODALITÀ E TERMINI ORDINARI DI ASSOLVIMENTO

DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

RIEPILOGO

In via preliminare, si ricordano le modalità di assolvimento e la tempistica ordinaria dei predetti obblighi di trasparenza, distinte in base a tre categorie di soggetti obbligati:

 

 

Soggetti tenuti agli Obblighi di trasparenza

Modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza 

Tempistica

 

1)

Società (comprese le società cooperative), che esercitano attività commerciali ex art. 2195 C.C., tenute alla redazione del bilancio d’esercizio in forma ordinaria

Pubblicazione nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio relativo all’anno di incasso delle erogazioni liberali (e dell’eventuale bilancio consolidato)

Termine di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’anno di incasso delle erogazioni liberali

2)

Società (comprese le società cooperative), che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.C. (o comunque non tenute alla redazione della nota integrativa, quali ad esempio le società di persone) e società che redigono il bilancio in forma micro ex art. 2435-ter C.C.

Pubblicazione sul proprio sito Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza di questo, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza della società

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di incasso delle erogazioni liberali

3)

  • Associazioni
  • Fondazioni,
  • ONLUS
  • Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 25/07/1998, n. 286

 

Pubblicazione sul proprio sito Internet o in analoghi portali digitali (inclusa la pagina Facebook dell’ente), oppure sui siti internet o sui portali digitali delle associazioni/reti associative di categoria di appartenenza dell’ente

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di incasso delle erogazioni liberali

 

Relativamente alla previsione di un termine fisso per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza (30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento), considerando che molte società cooperative hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare e considerando che ad oggi non sono pervenuti chiarimenti ministeriali neppure su questa problematica, si conferma l’orientamento già dato, ritenendo che, al fine di ottemperare all’obbligo in parola senza incorrere in sanzioni, il termine ordinario del 30 giugno sia da rispettare da parte di tutte le società tenute alla pubblicazione sui siti Internet /portali digitali, e, quindi, anche da parte delle società con esercizio “a cavallo d’anno”: conseguentemente, entro il 30 giugno di ogni anno devono essere pubblicate sui siti Internet/portali digitali, le informazioni sulle erogazioni liberali pubbliche percepite nell’anno solare precedente (se di importo complessivo superiore a euro 10.000), a prescindere dal fatto che esse ricadano in un esercizio sociale o in quello successivo.


IMPORTANTE:

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DA PARTE DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE

Stante l’assenza di chiarimenti, occorre mantenere una interpretazione rigida dell’attuale normativa.

Si suggerisce quindi quanto segue:

1)  alle cooperative, che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.C., di indicare comunque nella Nota integrativa le erogazioni liberali pubbliche ricevute nell’esercizio, e di provvedere obbligatoriamente, entro il 30 giugno di ogni anno, alla pubblicazione delle medesime informazioni sul proprio sito Internet (e, in sua mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di riferimento);

2)  alle cooperative che redigono il bilancio in forma micro ex art. 2435-ter C.C., di indicare comunque in calce al Conto Economico (nell’apposito campo testuale presente nella sezione “Bilancio micro, altre informazioni”) le erogazioni liberali pubbliche ricevute nell’esercizio, e di provvedere obbligatoriamente, entro il 30 giugno di ogni anno, alla pubblicazione delle medesime informazioni sul proprio sito Internet (e, in sua mancanza , sul portale digitale dell’associazione di categoria di riferimento);

3)  alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 25/07/1998, n. 286, di indicare comunque nella Nota integrativa le erogazioni liberali pubbliche ricevute nell’esercizio, e di provvedere obbligatoriamente, entro il 30 giugno di ogni anno, alla pubblicazione delle medesime informazioni sul proprio sito Internet o in analoghi portali digitali (inclusa la pagina Facebook dell’ente), oppure, a propria scelta, sui siti internet o sui portali digitali delle associazioni/reti associative di categoria di appartenenza dell’ente (per tali soggetti, non è previsto che la pubblicazione sui siti Internet dell’associazione di appartenenza possa essere effettuata solo in mancanza di proprio sito Internet, essendo libera scelta degli stessi optare per una possibilità o per l’altra).

Inoltre, in linea con l’indirizzo assunto dal Servizio Legislativo-Legale-Fiscale di Confcooperative, per le cooperative che sono tenute all’assolvimento dell’obbligo di trasparenza mediante pubblicazione sui siti Internet/portali digitali (in quanto redigono il bilancio di esercizio in forma ABBREVIATA o MICRO), è possibile soddisfare tale obbligo nel seguente modo:

Ø  per le cooperative che possiedono un proprio sito Internet, ma che hanno comunque deciso di riportare le informazioni sulle erogazioni pubbliche anche in Nota integrativa: è possibile dare notizia sul sito Internet stesso che “In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 1, co. 125-127, L. 124/2017, si evidenzia che le informazioni relative alle erogazioni pubbliche ricevute dalla nostra cooperativa nell’esercizio _______ sono pubblicate nella Nota Integrativa del bilancio d’esercizio chiuso al ______, la quale contiene altresì un esplicito rinvio al Registro Nazionale Aiuti di Stato, per quanto attiene agli aiuti di Stato ricevuti dalla cooperativa nel medesimo esercizio. Tale bilancio è già depositato al Registro Imprese (oppure: Tale bilancio è in corso di deposito al Registro Imprese”;

Ø  per le cooperative che non possiedono un proprio sito Internet (ancorché abbiano comunque deciso di riportare le informazioni sulle erogazioni pubbliche anche in Nota integrativa): è possibile inserire l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute sul portale dell’Associazione di appartenenza Confcooperative Insubria.

 

A TALE PROPOSITO LE COOPERATIVE ADERENTI A CONFCOOPERATIVE INSUBRIA CHE NON HANNO UN PROPRIO SITO INTERNET POTRANNO INVIARE IL PROSPETTO IN FORMATO PDF AL SEGUENTE INDIRIZZO

 

INSERENDO NELL’OGGETTO

Richiesta di pubblicazione sul portale Internet delle erogazioni pubbliche ricevute


AMBITO OGGETTIVO

RIEPILOGO

A norma del citato art. 1, co. 125, gli obblighi di trasparenza attengono alle “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, che sono stati effettivamente erogati ai soggetti sopra riepilogati, da parte delle Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001) o da parte di enti equiparati alle Pubbliche Amministrazioni (di cui all’art. 2-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013), qualora l’ammontare complessivo delle suddette erogazioni pubbliche percepite dai soggetti beneficiari - a prescindere dalla fonte da cui derivino - sia pari o superiore a euro 10.000 in ogni singolo esercizio.

Si ricorda che l’informativa sulle erogazioni liberali percepite deve seguire il criterio di cassa.

Pertanto, occorre indicare (sempreché di importo totale pari o superiore a euro 10.000 in ogni singolo esercizio):

Ø  tutte erogazioni liberali in denaro che sono state effettivamente incassate nell’esercizio;

Ø  tutte erogazioni liberali in natura che sono state ricevute nell’esercizio.

Si ricorda, infine, che il comma 125-quinquies ammette una semplificazione nell’assolvimento degli adempimenti di trasparenza, consentendo ai soggetti che hanno ricevuto aiuti di Stato, (anche “de minimis”) sottoposti all’obbligo di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di poter adempiere all’informativa sugli aiuti di Stato ricevuti (in quanto erogazioni pubbliche) - in Nota integrativa, ovvero sui siti Internet/portali digitali (a seconda delle sopra descritte modalità obbligatorie di assolvimento degli obblighi di trasparenza differenti per le tre categorie di soggetti) - mediante un rinvio esplicito a quanto contenuto nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato, senza quindi la necessità di fornire il dettaglio dei benefici ricevuti.

Tale semplificazione informativa si tradurrà nella seguente frase (o in frase analoga), che le cooperative dovranno riportare in Nota Integrativa, o sul proprio sito Internet, ovvero sul portale digitale dell’Associazione di appartenenza (a seconda delle differenti modalità individuate dalla norma):

Si dichiara inoltre che, nel corso dell’esercizio, la nostra società ha incassato aiuti di Stato oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le informazioni relative ai vantaggi economici riconosciutici, assolvendo in tal modo l’obbligo informativo di trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, co. 125-quinquies, L. 124/2017”.


REGIME SANZIONATORIO

RIEPILOGO

Per quanto riguarda lo specifico regime sanzionatorio connesso ad eventuali inadempienze in materia, il comma 125-ter del citato art. 1 precisa che:

  • in caso di inosservanza dei predetti obblighi di trasparenza, la sanzione è pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di euro 2.000 (da intendersi come percentuale ed importo minimo riferito alla somma di tutte le erogazioni liberali ricevute e non pubblicate);
  • inoltre, tale inosservanza comporta anche la sanzione accessoria consistente nell’adempimento agli obblighi di pubblicazione;
  • decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che l’ente trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, il comportamento è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ricevute.

Si ricorda che il soggetto competente ad irrogare le suddette sanzioni (proporzionali e integrali) è identificato dalla norma:

nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001, qualora il beneficio sia stato da esse erogato;

nell’amministrazione vigilante o competente per materia, negli altri casi;

 

PROROGA NELL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, IN CASO DI INOTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DA ADEMPIERE NEL 2021 E 2022

Obbligo di trasparenza da adempiere nel 2021, per le erogazioni pubbliche ricevute nel 2020: proroga al 1° luglio 2022

L’art. 11-sexiesdecies, D.L. 52/2021, nella sua attuale versione, stabilisce che:

Per l’anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° luglio 2022”.

 

Tale norma prevede il rinvio al 1° luglio 2022 delle sanzioni (descritte nel paragrafo precedente) applicabili in caso di inottemperanza agli obblighi di trasparenza che si sarebbero dovuti adempiere nel 2021.

La suddetta scadenza era stata inizialmente fissata al 1° gennaio 2022 dalla prima versione dell’art. 11-sexiesdecies, D.L. 52/2021, e poi, a scadenza ormai imminente, successivamente modificata al 1° luglio 2022 dall’art. 1, co. 28-ter, D.L. 228/2021.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

Ø  la proroga concerne solamente l’applicazione delle sanzioni (sanzione pecuniaria pari all’1%, con il minimo di euro 2.000, e sanzione accessoria consistente nell’adempimento all’obbligo di pubblicazione), mentre non riguarda l’obbligo in sé, che permane immutato, con le conseguenti responsabilità degli amministratori nel caso in cui non avessero ottemperato allo stesso entro i termini ordinari previsti dalla norma.

È anche vero, tuttavia, che il differimento nell’applicazione delle sanzioni si è tradotto praticamente, per molti soggetti, nel differimento dell’adempimento dell’obbligo di trasparenza, avendo avuto essi la possibilità di un maggiore tempo a disposizione per dare notizia delle erogazioni pubbliche ricevute;

Ø  dato l’utilizzo della locuzione “per l’anno 2021”, si ritiene che la norma si riferisca agli obblighi informativi da adempiere nel 2021 in riferimento alle erogazioni pubbliche percepite nel corso dell’esercizio 2020 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), o nell’anno 2020 (per i soggetti con esercizio “a cavallo d’anno”).

Tali disposizioni, nei fatti, sono fruibile solamente da parte dei soggetti tenuti a inserire l’informativa nel proprio sito Internet o nel portale dell’Associazione di appartenenza, atteso che per i soggetti obbligati ad assolvere l’obbligo di trasparenza nella Nota integrativa (Bilancio in forma ORDINARIA), le erogazioni pubbliche percepite nel 2020 avrebbero dovuto essere indicate nei bilanci relativi al 2020, approvati e depositati al Registro Imprese nel corso del 2021. Un eventuale inserimento “a posteriori” dell’informativa richiederebbe una nuova approvazione ed il successivo deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese (ipotesi che appare di remota e imprudente attuazione).

 

Obbligo di trasparenza da adempiere nel 2022, per le erogazioni pubbliche ricevute nel 2021: proroga al 1° gennaio 2023

Analogamente alla proroga disposta dal citato art. 11-sexiesdecies, D.L. 52/2021, in relazione agli obblighi di trasparenza del 2021, anche sugli obblighi di trasparenza da porre in essere nel 2022 il legislatore è intervenuto statuendo un differimento.

Infatti, con l’art. 3-septies, D.L. 228/2021 (conv. da L. 15/2022), è stato stabilito che:

Per l’anno 2022 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023”.

Tale norma prevede il rinvio al 1° gennaio 2023 delle sanzioni (descritte nel paragrafo precedente) applicabili in caso di inottemperanza agli obblighi di trasparenza da adempiere nel 2022.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

Ø  la proroga concerne solamente l’applicazione delle sanzioni (sanzione pecuniaria pari all’1%, con il minimo di euro 2.000, e sanzione accessoria consistente nell’adempimento all’obbligo di pubblicazione), mentre non riguarda l’obbligo in sé, che permane immutato, con le conseguenti responsabilità degli amministratori nel caso in cui non ottemperino allo stesso entro i termini ordinari previsti dalla norma;

Ø  dato l’utilizzo della locuzione “per l’anno 2022”, si ritiene che la norma si riferisca agli obblighi informativi da adempiere nel 2022 in riferimento alle erogazioni pubbliche percepite nel corso dell’esercizio 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), o nell’anno 2021 (per i soggetti con esercizio “a cavallo d’anno”).

Anche in tal caso tale disposizione è di fatto riferita ai soggetti tenuti a inserire l’informativa nel proprio sito Internet o nel portale dell’Associazione di appartenenza.

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