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IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Prot. Circ. 010-2019/CO-VA
Le principali novita’ ed impatti sulle imprese

mercoledì 20 novembre 2019

Prot. Circ. 010-2019/CO-VA

 

Spett.li Cooperative Associate 

Loro sedi

Como, 19/11/2019

 

IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

LE PRINCIPALI NOVITA’ ED IMPATTI SULLE IMPRESE

 

Nell’ambito del Decreto contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il Legislatore ha introdotto una Riforma delle attuali procedure concorsuali finalizzata alla preventiva emersione della crisi, con l’obiettivo di risanare l’impresa (in tale contesto assumono rilevanza le nuove procedure di allerta). Contestualmente sono state apportate una serie di modifiche al Codice Civile tra le quali si evidenzia:

- l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa;

- l’incremento della responsabilizzazione degli amministratori;

- l’ampliamento delle ipotesi e dei limiti in cui nelle srl (e quindi nelle COOPERATIVE, siano esse cooperative “srl” che cooperative “spa”) è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo / revisore;

- la previsione di nuovi compiti (controlli) a carico dei predetti soggetti (sindaci / revisori).

 

PREMESSA: IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

Con la pubblicazione sul S.O. n. 6/L alla G.U. 14.2.2019, del D.Lgs. n. 14/2019 contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato in attuazione della Legge (delega) n. 155/2017 può essere considerata definitiva la Riforma (sistematica ed organica) delle procedure concorsuali, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un’attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici.

Tra le novità introdotte si segnala la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, che richiede il costante monitoraggio della situazione debitoria dell’impresa, con la previsione di disposizioni dirette ad una maggiore responsabilizzazione del debitore nonché degli organi della società.

Come specificato nella Relazione illustrativa al Decreto, la fase preventiva di allerta è diretta “ad anticipare l’emersione della crisi intesa come strumento di sostegno, diretto in prima battuta ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’impresa, e destinato a risolversi all’occorrenza in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, funzionale ai negoziati per il  raggiungimento dell’accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi (ad esempio quelli meno conflittuali, o più strategici)”.

In particolare, con le misure di allerta “si mira a creare un luogo d’incontro tra le contrapposte, ma non necessariamente divergenti, esigenze, del debitore e dei suoi creditori, secondo una logica di mediazione e composizione, non improvvisata e solitaria, bensì assistita da organismi professionalmente dedicati alla ricerca di una soluzione negoziata, con tutti i riflessi positivi che ne possono indirettamente derivare, anche in termini deflattivi del contenzioso civile e commerciale”.

La procedura di allerta ha carattere stragiudiziale. La scelta del Legislatore è stata quella di collocarla “al di fuori del tribunale, per evitare il rischio che l’intervento del giudice possa essere percepito dal medesimo imprenditore o dai terzi quasi come l’anticamera di una successiva procedura concorsuale d’insolvenza”.

In tale fase assume particolare rilevanza il ruolo dell’organo di controllo della società al quale viene ora attribuito il compito di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico e finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare agli amministratori l’esistenza di fondati indizi di crisi.

In mancanza di “attivazione” da parte dell’organo amministrativo nel fornire risposta all’organo di controllo o nell’adottare le misure necessarie al superamento della crisi, l’organo di controllo deve informare l’Organismo di composizione della crisi (OCRI) istituito presso la CCIAA.

La segnalazione a tale Organismo è posta a carico anche di specifici “creditori pubblici qualificati” qualora il debitore presenti un’esposizione debitoria nei loro confronti superiore a determinati limiti e lo stesso non provveda alla relativa estinzione entro uno specifico termine.

Nell’ambito di tale nuovo scenario sono state apportate alcune modifiche anche al Codice civile, dirette a prevedere:

  • l’obbligo per l’impresa / società di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;

  • l’incremento della responsabilizzazione degli amministratori;

  • l’ampliamento delle ipotesi in cui nelle srl è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo / revisore.

***

Il nuovo codice entrerà a pieno regime a far data dal 15 agosto 2020. Il Legislatore ha previsto l’entrata in vigore di alcune specifiche disposizioni contenute nel codice in data antecedente. In particolare in data 16/03/2019:

  • sono entrate in vigore le disposizioni che impongono all’imprenditore collettivo di adottare un assetto organizzativo adeguato, come previsto dall’art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative;

  • sono entrate in vigore le nuove disposizioni volte a regolare la responsabilità degli amministratori.

Per una lettura completa, scarica la circolare allegata in formato pdf.

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