IRAP;
di importo superiore a 5.000 €.
Si rammenta che l’utilizzo del credito annuo di importo inferiore o pari a 5.000 euro rimane senza alcuna limitazione e può pertanto essere utilizzato dal 1° giorno dell’anno successivo alla sua maturazione, senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge.
La soglia di 5.000 Euro si riferisce all’importo del credito effettivamente utilizzato in compensazione e non all’ammontare complessivo del credito risultante dalla dichiarazione (es.: credito IRES pari a 12.000 €: se utilizzo in compensazione soltanto 5.000 euro, la limitazione non opera. Raggiunto tale limite, le compensazioni possono essere effettuate soltanto a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione completa di visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo).
Si ricorda, inoltre, che, ai fini della verifica del superamento del limite dei 5.000 € annui, si considerano soltanto le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24, ossia le compensazioni “orizzontali” (cfr. Risoluzione Agenzia Entrate n. 110/E del 31/12/2019).
A tal fine, non devono essere considerate le compensazioni “verticali” essendo effettuate nell’ambito della stessa tipologia di tributo, anche se esposte in F24.
Occorre altresì porre attenzione al fatto che i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta sono esclusi dall’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione, mentre sono invece soggetti all’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (vedi infra). Ciò implica che i suddetti crediti, sebbene di importo superiore ad € 5.000 annui, potranno continuare ad essere recuperati nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione anche prima del termine di presentazione della dichiarazione (mod. 770) dalla quale i predetti crediti emergono (pertanto anche prima del 31 ottobre).
Modelli F24 “a saldo zero”
la citata Risoluzione Agenzia Entrate n. 110/E del 31/12/2019 ha fornito un importante chiarimento in merito alla presentazione dei modelli F24 “a zero” (ossia, dei modelli F24 contenenti compensazione di debiti d’imposta di importo esattamente pari a quello dei crediti d’imposta), precisando che il mod. F24 “a zero” deve essere sempre presentato utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere, quindi, dalla tipologia di compensazione effettuata (“verticale” od “orizzontale”).
ESEMPIO:
Credito IRES € 7.000
La cooperativa vuole utilizzarlo interamente in compensazione con gli acconti IRES per il periodo di imposta successivo, di importo pari a € 8.000.
Il modello F24 può essere presentato anche tramite home/remote banking, non essendoci l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in quanto si tratta di compensazione “verticale”, con saldo a debito; non è pertanto obbligatoria neanche la preventiva presentazione della dichiarazione.