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EMERGENZA COVID-19

EMERGENZA COVID-19

Chiarimenti in relazione agli adempimenti inerenti l’approvazione dei bilanci per l’esercizio 2019

lunedì 23 marzo 2020

Prot. Info 004-2020

 

                                                                                                                              Spett.li Cooperative Associate a
                                                                                                                              Confcooperative Insubria

                                                                                                                               Loro sedi

Como, 20/03/2020


EMERGENZA COVID-19

 

Care Cooperative,

forniamo i necessari chiarimenti in relazione agli adempimenti inerenti l’approvazione dei bilanci per l’esercizio 2019.

 

Premessa

 

Il Decreto “Cura-Italia” (D.L. 17/03/2020, n. 18, pubblicato in G.U. n. 70 del 17/03/2020 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in G.U.) - contenente molteplici misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - è intervenuto anche sul fronte dei termini di approvazione dei bilanci relativi al 2019 e sulle modalità di svolgimento delle assemblee societarie deputate all’approvazione dei bilanci d’esercizio 2019.

 

  1. RINVIO A 180 GIORNI DEL TERMINE DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE SOCIALI TENUTE ALL’APPROVAZIONE DEI BILANCI D’ESERCIZI RELATIVI AL 2019

     

    L’art. 106 del Decreto in commento (rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”), al primo comma, dispone che “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

     

    Viene cioè stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2 (in tema di s.p.a.) e dall’art. 2478-bis (in tema di s.r.l., che richiama l’art. 2364) del codice civile - norme applicabili per rinvio anche alle cooperative modello s.p.a. e modello s.r.l. – è consentito a tutte le società di capitali (comprese le società cooperative) di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

     

    Dunque, prendendo a riferimento le società con esercizio coincidente con l’anno solare, si riscontra che le assemblee per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 potranno essere convocate, in prima convocazione, entro il 28 giugno 2020 (considerando che si tratta di anno bisestile e prestando attenzione al fatto che quest’anno tale data cade di domenica).

     

    Si tratta di una norma speciale, che supera, pertanto, le previsioni e i vincoli imposti dai predetti articoli del codice civile (necessità di previsione statutaria; esistenza di bilancio consolidato, oppure di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società), sancendo la possibilità di fruire, ex lege, del rinvio a 180 giorni, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie.

    In sostanza, il legislatore ha puntualizzato in un’apposita disposizione, la facoltà delle società di differire il termine di convocazione delle assemblee deputate all’approvazione dei bilanci d’esercizio relativi al 2019, confermando che l’attuale situazione di emergenza sanitaria epidemiologica da “Coronavirus” e le conseguenti misure d’urgenza adottate nei vari D.P.C.M, per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, costituiscono (ora ex lege) valide ragioni che giustificano il ricorso al maggiore termine (fino a 180 giorni) per la convocazione dell’assemblea di bilancio 2019.

     

    Alla luce della nuova norma, il procedimento di formazione del bilancio d’esercizio 2019 potrà seguire la seguente tempistica (per una società con l’esercizio coincidente con l’anno solare):

     

  • adunanza del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto del bilancio d’esercizio 2019, entro il 29 maggio 2020 e relativa comunicazione del progetto, ex articolo 2429 cod. civ., al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • deposito, ex articolo 2429 cod. civ., del progetto del bilancio d’esercizio 2019, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e quindi entro il 13 giugno 2020;

  • convocazione dell’assemblea dei soci, deputata all’approvazione del bilancio d’esercizio (e consolidato) relativo al 2019, in prima convocazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e quindi entro il 28 giugno 2020 ed in seconda convocazione entro i successivi 30 giorni e cioè entro il 28 luglio 2020.

     

    Per quanto concerne le modalità di svolgimento dei Consigli di Amministrazione, convocati per l’approvazione della bozza di bilancio 2019, si osserva quanto segue:

    In assenza di specifiche previsioni nel decreto in oggetto, considerata tuttavia la validità delle adunanze delle assemblee svolte mediante l’uso (anche esclusivo) di mezzi di telecomunicazione (audio-video conferenza), riconosciuta dall’art. 106 del decreto (vedi infra) anche in deroga alle regole statutarie, a maggiore ragione devono ritenersi ammissibili le adunanze dei Consiglio di amministrazione effettuate mediante i citati mezzi di telecomunicazione, anche qualora ciò non sia stabilito nell'atto costitutivo.

     

  1. Nuove modalità di svolgimento delle assemblee di bilancio

     

    Il D.L. 18/2020 interviene, anche, sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni atte a ridurre gli assembramenti, ad oggi espressamente vietati dalle misure del Governo.

     

    Il medesimo art. 106 al comma 2 statuisce infatti che, per le “società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici”, è ammessa la possibilità, con indicazione nell’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie:

     

  • di prevedere, che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio (ove richiesto);

  • di consentire, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l’utilizzo di modalità di voto “a distanza” (con l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza).

     

    Con specifico riferimento alle S.r.l. (e alle cooperative modello S.r.l.), al comma 3 viene inoltre consentito che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479-bis, comma 4 cod. civ. e alle diverse disposizioni statutarie.

     

    In merito allo svolgimento delle assemblee “a distanza” e al connesso esercizio del diritto di voto con modalità elettronica, ci si riserva di fornire un successivo approfondimento ad hoc, al fine di tenere conto, con maggiore puntualità, delle varie modalità e delle relative criticità che sussistono in materia.

     

  1. AMBITO TEMPORALE

     

    Le deroghe alle ordinarie norme societarie, introdotte transitoriamente dall’art. 106 del Decreto “Cura-Italia”, si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, o comunque - se successive – sino a quando sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19. Superato, quindi, il periodo d’emergenza, la possibilità di fruire delle modalità di svolgimento a distanza di assemblee e consigli di amministrazione, tornerà ad essere disciplinata dalle ordinarie disposizioni del codice civile e ammessa nei limiti, e alle condizioni, ivi previste.

     

  2. ULTERIORI INDICAZIONI

     

    Anche se non espressamente richiamato dal Decreto in commento, può ritenersi implicitamente prorogata nel maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio d’esercizio anche la nomina dell’organo di controllo o del revisore, richiesta ai sensi del comma 3 dell’articolo 379 del Codice della Crisi d’impresa (termine che, peraltro, era stato già posticipato alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, ad opera del nuovo art. 8, comma 6-sexies, del D.L. 162/2019.

 

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